Art. 22 Consiglio delle autonomie locali 1. E' istituito il consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle Comunita' montane. 2. Il consiglio e' composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle province e i sindaci delle citta' capoluogo, che ne fanno parte di diritto. 3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti componenti del consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini. 4. Il consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati piu' votati. 5. Il consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali. 6. Il regolamento del consiglio delle autonomie locali e' approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 7. I bilanci del consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.