Art. 22 
 
                  Consiglio delle autonomie locali 
 
    1. E' istituito il consiglio delle  autonomie  locali,  organismo
regionale  di  partecipazione  e  consultazione  dei  comuni,   delle
province, delle citta' metropolitane e delle Comunita' montane. 
    2. Il consiglio  e'  composto  da  quaranta  membri,  compresi  i
presidenti delle province e i sindaci delle citta' capoluogo, che  ne
fanno parte di diritto. 
    3. La legge regionale determina  i  criteri  per  l'elezione  dei
rimanenti componenti del consiglio delle autonomie locali, che devono
ricoprire la carica di  sindaco,  di  consigliere  provinciale  o  di
consigliere   comunale,   garantendo    che    siano    rappresentati
proporzionalmente  anche  i  piccoli  comuni,  nel  rispetto  di  una
presenza equilibrata di donne ed uomini. 
    4. Il consiglio delle autonomie locali,  a  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il  vice-presidente.  Se
in  prima  convocazione  nessun  candidato  ottiene  la   maggioranza
assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due
candidati piu' votati. 
    5. Il consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle
somme stanziate in bilancio, le dotazioni di  mezzi  e  di  personale
necessari per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali. 
    6.  Il  regolamento  del  consiglio  delle  autonomie  locali  e'
approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e' pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 
    7. I bilanci del consiglio delle autonomie locali sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.