Art. 23 Funzioni del consiglio delle autonomie locali 1. Il consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere: a) sulle proposte di modifica dello statuto; b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse; c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali; d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio. 2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non e' stato espresso alcun parere, lo stesso e' dato per acquisito in forma favorevole. Se e' espresso parere contrario, la proposta puo' essere approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il consiglio delle autonomie locali puo' avanzare osservazioni e proposte al consiglio regionale. 4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla giunta regionale al consiglio delle autonomie locali, che ha facolta' di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al consiglio regionale. 5. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali. 6. Il consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 12. 7. Il presidente del consiglio delle autonomie locali puo' essere sentito dalle commissioni consiliari e puo' essere consultato dal presidente della giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali. 8. Il consiglio delle autonomie locali, secondo le modalita' stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, puo' monitorare lo svolgimento delle attivita' della Regione e degli enti locali. 9. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il consiglio o la giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali e' stabilita dal regolamento del consiglio regionale.