Art. 23 
 
            Funzioni del consiglio delle autonomie locali 
 
    1. Il consiglio delle autonomie locali, secondo il  principio  di
leale collaborazione, esprime parere: 
      a) sulle proposte di modifica dello statuto; 
      b) sulle proposte di legge attinenti agli  enti  locali  ed  al
conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse; 
      c) sulle  proposte  di  regolamento  e  di  atti  di  carattere
generale concernenti gli enti locali; 
      d) sulle  proposte  di  programma  regionale  di  sviluppo,  di
documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio. 
    2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del  comma
1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli  atti.  Se,
decorso tale termine, non e' stato espresso alcun parere,  lo  stesso
e' dato per acquisito in forma  favorevole.  Se  e'  espresso  parere
contrario, la proposta puo' essere approvata dal consiglio  regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del  comma
1 sono espressi  entro  venti  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.
Decorso  tale  termine  il  parere  si  ha  per  acquisito  in  senso
favorevole. Sugli atti di cui alla  lettera  d)  il  consiglio  delle
autonomie locali puo' avanzare osservazioni e proposte  al  consiglio
regionale. 
    4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione  e
gli atti di programmazione sono trasmessi dalla giunta  regionale  al
consiglio delle autonomie locali, che ha facolta' di  avanzare  entro
venti giorni osservazioni e proposte al consiglio regionale. 
    5. Il consiglio  delle  autonomie  locali  esprime  pareri  sulle
questioni che gli sono sottoposte dagli enti  locali  e  promuove  la
cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli
enti locali. 
    6. Il consiglio  delle  autonomie  locali  esercita  l'iniziativa
legislativa ai sensi dell'art. 12. 
    7. Il presidente del consiglio delle autonomie locali puo' essere
sentito dalle commissioni consiliari e  puo'  essere  consultato  dal
presidente della giunta regionale su questioni  di  interesse  comune
della Regione e degli enti locali. 
    8. Il consiglio delle  autonomie  locali,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio  delle  proprie
funzioni,  puo'  monitorare  lo  svolgimento  delle  attivita'  della
Regione e degli enti locali. 
    9. Il consiglio delle  autonomie  locali  esprime  pareri  se  il
consiglio o la giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura  per
la trasmissione e per l'acquisizione del parere del  consiglio  delle
autonomie  locali  e'  stabilita  dal   regolamento   del   consiglio
regionale.