Art. 24 
 
           Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 
 
    1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' composto,
nei modi  previsti  dalla  legge  regionale,  da  rappresentanti  del
sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle  forze
sindacali e imprenditoriali. Deve essere  garantita  la  presenza  di
rappresentanti di tutte le province. 
    2.  Il  consiglio  regionale  dell'economia  e  del   lavoro   ha
iniziativa  legislativa  e  regolamentare  in  materia  economica   e
sociale. 
    3. Il consiglio regionale  dell'economia  e  del  lavoro  esprime
pareri alla giunta ed al consiglio regionale su loro richiesta. 
    4. La legge assicura la gratuita' delle cariche e  disciplina  il
rimborso spese.