Art. 24 Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province. 2. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale. 3. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime pareri alla giunta ed al consiglio regionale su loro richiesta. 4. La legge assicura la gratuita' delle cariche e disciplina il rimborso spese.