Art. 26 
 
               Consiglio regionale e sue attribuzioni 
 
    1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunita' della Regione.
Determina  l'indirizzo  politico  generale  esercitando  le  funzioni
legislative  e  di  controllo   sull'attivita'   dell'amministrazione
regionale, nonche' di programmazione secondo quanto  stabilito  dallo
statuto e dalle leggi. 
    2.  Il  Consiglio  regionale  ha   autonomia   organizzativa   e,
nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal  bilancio,  autonomia
amministrativa e contabile. Dispone di propri  uffici  dei  quali  si
avvalgono  l'Ufficio  di  presidenza,  le   commissioni,   i   gruppi
consiliari ed i singoli consiglieri. 
    3. Il  Consiglio  regionale  esercita  la  potesta'  legislativa;
delibera sui regolamenti della giunta; esercita le altre funzioni  ad
esso attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi. 
    4. Il Consiglio, inoltre: 
      a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria
presentato dalla Giunta regionale; 
      b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile; 
      c) approva la legge  finanziaria,  il  bilancio  di  previsione
annuale  e  pluriennale  della  Regione  e  il  rendiconto   generale
presentati dalla giunta  regionale;  approva,  con  legge,  il  conto
consuntivo al quale sono allegati  i  conti  consuntivi  degli  enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti  o  partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  Regione;
autorizza con legge l'esercizio provvisorio; 
      d) disciplina, in armonia con la Costituzione  e  nel  rispetto
dei principi fondamentali stabiliti con  legge  statale,  i  casi  di
ineleggibilita', incompatibilita'  e  conflitto  di  interessi  anche
sopravvenuti dei consiglieri regionali, del presidente  della  giunta
regionale e di componenti la giunta regionale; 
      e)  decide  sulle  nomine  attribuite  espressamente  alla  sua
competenza dalle leggi ed esprime  parere  su  quelle  di  competenza
della giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti  dalla  legge
regionale; 
      f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare
riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge; 
      g) propone e vota mozioni di non gradimento e  di  censura  nei
confronti degli assessori nei modi previsti dall'art. 52; 
      h) delibera l'istituzione di enti, agenzie, aziende, societa' e
consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati  in
forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o  soppressione  e
approva i relativi bilanci; 
      i) autorizza, in conformita' alle previsioni costituzionali, la
sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri
e con enti territoriali interni ad altri stati;  ratifica  le  intese
con altre regioni; 
      l)  elegge  i  delegati  della  Regione  per   l'elezione   del
Presidente  della  Repubblica  assicurando  la  rappresentanza  delle
minoranze; 
      m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli  articoli
75 e 138  della  Costituzione  e  formula  i  pareri  previsti  dagli
articoli 132 e 133 della Costituzione; 
      n) puo' presentare proposte di legge anche costituzionale  alle
camere; 
      o)  decide  sulla  mozione  di  sfiducia  nei   confronti   del
presidente della giunta regionale nei modi previsti dall'art. 52; 
      p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio.