Art. 26 Consiglio regionale e sue attribuzioni 1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunita' della Regione. Determina l'indirizzo politico generale esercitando le funzioni legislative e di controllo sull'attivita' dell'amministrazione regionale, nonche' di programmazione secondo quanto stabilito dallo statuto e dalle leggi. 2. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri. 3. Il Consiglio regionale esercita la potesta' legislativa; delibera sui regolamenti della giunta; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi. 4. Il Consiglio, inoltre: a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale; b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile; c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione e il rendiconto generale presentati dalla giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione; autorizza con legge l'esercizio provvisorio; d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del presidente della giunta regionale e di componenti la giunta regionale; e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale; f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge; g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall'art. 52; h) delibera l'istituzione di enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci; i) autorizza, in conformita' alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni; l) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze; m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; n) puo' presentare proposte di legge anche costituzionale alle camere; o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale nei modi previsti dall'art. 52; p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio.