Art. 28 Consiglieri regionali 1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente consiglio regionale. 3. La prima seduta del nuovo consiglio regionale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti. 4. Il Consiglio procede alla convalida delle elezioni dei suoi componenti. 5. Ciascun consigliere regionale e' titolare del potere di iniziativa legislativa. 6. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.