Art. 28 
 
                        Consiglieri regionali 
 
    1. I consiglieri  regionali  rappresentano  l'intera  Regione  ed
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 
    2. I consiglieri  regionali  entrano  nell'esercizio  delle  loro
funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino
a tale momento sono  prorogati  i  poteri  del  precedente  consiglio
regionale. 
    3. La prima seduta del nuovo consiglio  regionale  ha  luogo  non
oltre il  ventesimo  giorno  dalla  data  della  proclamazione  degli
eletti. 
    4. Il Consiglio procede alla convalida delle  elezioni  dei  suoi
componenti. 
    5. Ciascun  consigliere  regionale  e'  titolare  del  potere  di
iniziativa legislativa. 
    6.  I  consiglieri  regionali  non  possono  essere  chiamati   a
rispondere delle opinioni espresse e  dei  voti  dati  nell'esercizio
delle loro funzioni.