Art. 30 Interrogazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a risposta immediata 1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la giunta regionale ha l'obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall'ufficio di presidenza, dalla giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti dipendenti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge. 2. E' previsto l'istituto dell'interrogazione a risposta immediata. 3. Il regolamento consiliare disciplina gli aspetti procedimentali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all'opposizione.