Art. 30 
 
Interrogazioni, interpellanze,  mozioni,  interrogazioni  a  risposta
                              immediata 
 
    1.  I   consiglieri   regionali   possono   presentare   mozioni,
interpellanze ed interrogazioni alle quali  la  giunta  regionale  ha
l'obbligo  di  rispondere  nei  termini  previsti   dal   regolamento
consiliare. Hanno diritto  a  ricevere  dall'ufficio  di  presidenza,
dalla  giunta,  dagli  uffici  regionali  e  da  quelli  degli   enti
dipendenti o delegati  dalla  Regione,  tutte  le  informazioni  e  i
documenti utili all'espletamento del loro  mandato.  Sono  tenuti  al
rispetto della riservatezza sulle  informazioni  acquisite  nei  casi
previsti dalla legge. 
    2.  E'  previsto  l'istituto   dell'interrogazione   a   risposta
immediata. 
    3.   Il   regolamento   consiliare   disciplina    gli    aspetti
procedimentali degli istituti di cui al presente articolo  garantendo
uno spazio adeguato all'opposizione.