Art. 31 
 
             Dibattito annuale sullo stato della Regione 
 
    1. Il presidente della Giunta regionale, entro  il  31  marzo  di
ciascun  anno,  presenta  al  consiglio,  per  la  discussione,   una
relazione sullo stato della Regione, anche  al  fine  di  contribuire
alla costruzione della opinione pubblica regionale.