Art. 33 Statuto dell'opposizione 1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. 2. Ciascun gruppo di opposizione puo' ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del consiglio regionale e secondo le modalita' stabilite dal regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni d'inchiesta con durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite o funzionare contemporaneamente piu' di una di tali commissioni. 3. All'opposizione e' riconosciuta una riserva di tempi per l'esercizio del sindacato ispettivo. 4. Il regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all'ordine del giorno del consiglio su richiesta dell'opposizione. 5. La presidenza delle commissioni di controllo e' assegnata all'opposizione. 6. Nell'ufficio di presidenza di tutte le commissioni e' sempre assicurata la presenza dell'opposizione. 7. Il regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.