Art. 33 
 
                      Statuto dell'opposizione 
 
    1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il  proprio
gruppo o individualmente, la propria appartenenza alla maggioranza  o
all'opposizione. 
    2. Ciascun gruppo di  opposizione  puo'  ottenere,  con  il  voto
favorevole di almeno un terzo dei componenti del consiglio  regionale
e  secondo  le  modalita'  stabilite  dal   regolamento   consiliare,
l'istituzione di commissioni d'inchiesta con durata  massima  di  sei
mesi. Non possono essere istituite  o  funzionare  contemporaneamente
piu' di una di tali commissioni. 
    3. All'opposizione e'  riconosciuta  una  riserva  di  tempi  per
l'esercizio del sindacato ispettivo. 
    4. Il regolamento consiliare prevede una riserva di  argomenti  e
di proposte di legge da porre all'ordine del giorno del consiglio  su
richiesta dell'opposizione. 
    5. La presidenza delle  commissioni  di  controllo  e'  assegnata
all'opposizione. 
    6. Nell'ufficio di presidenza di tutte le commissioni  e'  sempre
assicurata la presenza dell'opposizione. 
    7. Il regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di
minoranza.