Art. 35 
 
        Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza 
 
    1. Nella prima seduta il  consiglio  elegge  il  presidente,  due
vice-presidenti, due  segretari  e  due  questori  che  costituiscono
l'ufficio  di  presidenza.   Nella   composizione   dell'ufficio   di
presidenza e' assicurata la  rappresentanza  dell'opposizione  ed  il
rispetto del principio  di  una  equilibrata  presenza  di  donne  ed
uomini. Ove possibile, ciascun sesso  deve  essere  rappresentato  da
almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione. 
    2. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto  e  a  maggioranza
dei due terzi dei componenti l'assemblea  nella  prima  votazione,  a
maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. Se nella
seconda  votazione  nessun  candidato  ha  riportato  la  maggioranza
richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra  i  due
candidati che hanno ottenuto  nel  precedente  scrutinio  il  maggior
numero di voti. E' proclamato eletto il consigliere che  consegue  il
maggior numero dei voti. 
    3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei
due questori si  procede  con  tre  votazioni  separate  a  scrutinio
segreto. Ogni consigliere vota un solo  nome.  Risultano  eletti,  in
ciascuna votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza  ed  uno
dell'opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 
    4.  Il  Consiglio  regionale  puo'  revocare  il  presidente  del
consiglio,  i   vice-presidenti,   i   segretari   ed   i   questori,
collegialmente o individualmente, a seguito dell'approvazione di  una
mozione di sfiducia secondo le modalita' previste dal regolamento. 
    5. Il consiglio procede  al  rinnovo  delle  cariche  secondo  le
modalita' di cui ai commi precedenti.