Art. 35 Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza 1. Nella prima seduta il consiglio elegge il presidente, due vice-presidenti, due segretari e due questori che costituiscono l'ufficio di presidenza. Nella composizione dell'ufficio di presidenza e' assicurata la rappresentanza dell'opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione. 2. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. E' proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior numero dei voti. 3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, in ciascuna votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza ed uno dell'opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 4. Il Consiglio regionale puo' revocare il presidente del consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalita' previste dal regolamento. 5. Il consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.