Art. 39 Sedute del consiglio 1. Il consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente, secondo il calendario definito a norma dell' art. 36, comma 1. 2. Il consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta della giunta regionale o di un quinto dei consiglieri in carica. Il presidente del consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta. 3. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare. 4. Le deliberazioni del consiglio non sono valide se non e' presente la meta' piu' uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto preveda una maggioranza qualificata.