Art. 39 
 
                        Sedute del consiglio 
 
    1. Il  consiglio  regionale  si  riunisce  in  via  ordinaria  su
convocazione del presidente, secondo il calendario definito  a  norma
dell' art. 36, comma 1. 
    2. Il consiglio regionale si riunisce  in  via  straordinaria  su
richiesta della giunta regionale o di un quinto  dei  consiglieri  in
carica. Il presidente del consiglio procede alla  convocazione  entro
cinque giorni dalla richiesta. 
    3. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche salvo i  casi
previsti dal Regolamento consiliare. 
    4. Le deliberazioni del consiglio  non  sono  valide  se  non  e'
presente la meta' piu' uno dei suoi componenti e se non sono adottate
a  maggioranza  dei  presenti,  salvo  che  lo  statuto  preveda  una
maggioranza qualificata.