Art. 41 
 
                       Commissioni consiliari 
 
    1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni permanenti e
speciali, composte in modo da rispecchiare  la  proporzione  numerica
tra  i  gruppi  consiliari  ed  in  numero  massimo  complessivo  non
superiore a dodici. Il regolamento consiliare ne stabilisce il numero
e ne disciplina le competenze ed il funzionamento.