Art. 42 Commissioni permanenti in sede redigente e in sede deliberante 1. Il regolamento consiliare stabilisce: a) le modalita' con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto; b) i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti integralmente alle commissioni permanenti. 2. Nei casi in cui la commissione opera in sede deliberante, l'approvazione della proposta di legge e' valida qualora voti a favore della stessa la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo il provvedimento e' comunque rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, qualora ne facciano richiesta la giunta regionale, un decimo dei componenti il consiglio o un quinto dei componenti la commissione. 4. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del consiglio e' sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.