Art. 42 
 
   Commissioni permanenti in sede redigente e in sede deliberante 
 
    1. Il regolamento consiliare stabilisce: 
      a) le modalita' con cui le commissioni permanenti definiscono e
approvano il testo delle  proposte  di  legge  e  lo  trasmettono  al
consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto; 
      b) i casi e le  forme  in  cui  l'esame  e  l'approvazione  dei
provvedimenti   legislativi   sono   deferiti   integralmente    alle
commissioni permanenti. 
    2. Nei casi in cui la  commissione  opera  in  sede  deliberante,
l'approvazione della proposta di  legge  e'  valida  qualora  voti  a
favore della stessa la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo il provvedimento  e'
comunque rimesso alla procedura normale di esame  e  di  approvazione
del consiglio, o sottoposto alla sua  approvazione  finale  con  sole
dichiarazioni di  voto,  qualora  ne  facciano  richiesta  la  giunta
regionale, un decimo dei componenti il  consiglio  o  un  quinto  dei
componenti la commissione. 
    4. La procedura normale di esame e di approvazione da  parte  del
consiglio e' sempre adottata per i progetti di  legge  relativi  alla
modifica dello statuto, alla legge elettorale regionale,  alla  legge
di approvazione del bilancio e del rendiconto.