Art. 44 
 
                       Commissioni d'inchiesta 
 
    1. Il consiglio, su richiesta motivata di almeno  un  quinto  dei
componenti, puo' istituire commissioni con  il  compito  di  svolgere
inchieste di pubblico interesse sull'attivita'  amministrativa  della
Regione, degli enti, agenzie, aziende,  societa'  e  consorzi,  anche
interregionali,  comunque   dipendenti   o   partecipati   in   forma
maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione  di  interesse
regionale. 
    2.  Le  commissioni  d'inchiesta  sono   formate   in   modo   da
rispecchiare la proporzione dei  vari  gruppi  consiliari  garantendo
comunque la partecipazione  di  almeno  un  rappresentante  per  ogni
gruppo. 
    3. La presidenza delle  commissioni  d'inchiesta  compete  ad  un
consigliere regionale appartenente all'opposizione. 
    4.  L'atto  istitutivo  della  commissione  determina   l'oggetto
dell'inchiesta, il termine per la sua conclusione,  non  superiore  a
sei mesi, e le altre norme necessarie al suo funzionamento. 
    5.  Non  possono  funzionare,  contemporaneamente,  piu'  di  due
commissioni d'inchiesta.