Art. 44 Commissioni d'inchiesta 1. Il consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, puo' istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attivita' amministrativa della Regione, degli enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione di interesse regionale. 2. Le commissioni d'inchiesta sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione. 4. L'atto istitutivo della commissione determina l'oggetto dell'inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme necessarie al suo funzionamento. 5. Non possono funzionare, contemporaneamente, piu' di due commissioni d'inchiesta.