Art. 45 
 
                      Accesso alle informazioni 
 
    1. Gli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti  sono
obbligati a fornire ai  consiglieri  regionali  ed  alle  commissioni
consiliari  tutte  le  informazioni  e  i  dati  necessari   per   lo
svolgimento dei loro compiti, senza vincolo di segreto d'ufficio, nei
tempi stabiliti  dal  regolamento  consiliare.  I  consiglieri  e  le
commissioni sono vincolati ad osservare gli obblighi di riservatezza.