Art. 45 Accesso alle informazioni 1. Gli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a fornire ai consiglieri regionali ed alle commissioni consiliari tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, senza vincolo di segreto d'ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento consiliare. I consiglieri e le commissioni sono vincolati ad osservare gli obblighi di riservatezza.