Art. 46 Presidente della Giunta regionale 1. Il presidente della Giunta regionale e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del consiglio regionale, di cui e' componente. 2. Nella seduta di insediamento il presidente della Giunta regionale espone il programma di governo al consiglio, che ne discute. 3. Il presidente della giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne da' comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'art. 48. 4. Fino alla nomina dei componenti della giunta regionale, il presidente provvede all'ordinaria amministrazione. 5. Il presidente della Giunta regionale puo' revocare uno o piu' componenti la giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al consiglio. Il consiglio, nella prima seduta utile, discute della comunicazione del presidente. 6. La sfiducia, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio. 7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale, il vice-presidente, la giunta regionale e il consiglio regionale rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi. 8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del consiglio, il presidente della giunta regionale, la giunta e il consiglio rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.