Art. 46 
 
                  Presidente della Giunta regionale 
 
    1. Il presidente della Giunta regionale  e'  eletto  a  suffragio
universale e diretto  contestualmente  alla  elezione  del  consiglio
regionale, di cui e' componente. 
    2. Nella  seduta  di  insediamento  il  presidente  della  Giunta
regionale espone  il  programma  di  governo  al  consiglio,  che  ne
discute. 
    3.  Il  presidente  della  giunta  regionale  nei  dieci   giorni
successivi  nomina,  nel  pieno  rispetto  del   principio   di   una
equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la giunta,  tra
i quali un vice-presidente,  e  ne  da'  comunicazione  al  consiglio
regionale  nella  prima  seduta  successiva  alla   nomina   per   la
espressione del gradimento di cui all'art. 48. 
    4. Fino alla nomina dei componenti  della  giunta  regionale,  il
presidente provvede all'ordinaria amministrazione. 
    5. Il presidente della Giunta regionale puo' revocare uno o  piu'
componenti la giunta, o modificare  le  deleghe,  dandone  successiva
comunicazione al consiglio. Il consiglio, nella prima  seduta  utile,
discute della comunicazione del presidente. 
    6. La sfiducia, la rimozione, l'impedimento permanente, la  morte
o le dimissioni volontarie  del  presidente  della  giunta  regionale
comportano  le  dimissioni  della  giunta  e  lo   scioglimento   del
consiglio. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni  contestuali
della maggioranza dei componenti il consiglio. 
    7. In caso di morte, di impedimento permanente  o  di  dimissioni
volontarie del presidente della giunta regionale, il vice-presidente,
la giunta regionale e il consiglio regionale rimangono in carica  per
l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento  dei
nuovi organi. 
    8. In caso di votazione di sfiducia o di  dimissioni  contestuali
della maggioranza dei componenti del consiglio, il  presidente  della
giunta regionale, la giunta e il consiglio rimangono  in  carica  per
l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento  dei
nuovi organi.