Art. 47 
 
         Attribuzioni del presidente della Giunta regionale 
 
    1. Il presidente della Giunta regionale: 
      a) rappresenta la Regione; 
      b) dirige la  politica  della  giunta  e  ne  e'  responsabile,
mantiene l'unita' di  indirizzo  politico-amministrativo  e  coordina
l'attivita' degli assessori; 
      c) nomina e revoca i componenti la giunta regionale; 
      d) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della giunta; 
      e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di  competenza
della giunta, previa deliberazione della stessa, nel  pieno  rispetto
del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini; 
      f)  presenta  al  consiglio,  previa  delibera   della   giunta
regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa
della giunta; 
      g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum  previsti
dallo statuto; 
      h) presenta al consiglio la relazione annuale sullo stato della
Regione come previsto dall'art. 31; 
      i) emana i regolamenti; 
      l) sovrintende all'amministrazione regionale; 
      m) adotta i  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti  previsti
dalla legge ed i provvedimenti nell'esercizio dei poteri  sostitutivi
di competenza della Regione; 
      n) nomina, dopo l'approvazione  della  giunta,  gli  organi  di
gestione delle agenzie regionali. 
    2. Il presidente della Giunta regionale o un  assessore  delegato
partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti  tra
Stato e regioni e ne informa il consiglio. 
    3.  Il  presidente  della  Giunta  regionale  esercita  le  altre
funzioni attribuitegli dalla  Costituzione,  dallo  statuto  e  dalle
leggi.