Art. 47 Attribuzioni del presidente della Giunta regionale 1. Il presidente della Giunta regionale: a) rappresenta la Regione; b) dirige la politica della giunta e ne e' responsabile, mantiene l'unita' di indirizzo politico-amministrativo e coordina l'attivita' degli assessori; c) nomina e revoca i componenti la giunta regionale; d) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della giunta; e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini; f) presenta al consiglio, previa delibera della giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della giunta; g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo statuto; h) presenta al consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall'art. 31; i) emana i regolamenti; l) sovrintende all'amministrazione regionale; m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell'esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione; n) nomina, dopo l'approvazione della giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali. 2. Il presidente della Giunta regionale o un assessore delegato partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti tra Stato e regioni e ne informa il consiglio. 3. Il presidente della Giunta regionale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.