Art. 5 Valore della differenza di genere 1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della liberta' e della dignita' umana. 2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parita' delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attivita' di cura; assicura le azioni di promozione della parita' anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse. 3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parita', di pari opportunita' e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonche' a promuovere condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parita' per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.