Art. 5 
 
                  Valore della differenza di genere 
 
    1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di  genere  nel
rispetto della liberta' e della dignita' umana. 
    2. La Regione  rimuove  ogni  ostacolo  che  impedisce  la  piena
parita' delle donne e degli uomini  nella  vita  sociale,  culturale,
economica, politica, e in materia  di  lavoro,  di  formazione  e  di
attivita' di cura; assicura le azioni  di  promozione  della  parita'
anche  nelle  fasi  di  pianificazione,  attuazione,  monitoraggio  e
valutazione delle azioni stesse. 
    3. La Regione, ai fini di  cui  al  comma  2,  adotta  programmi,
azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno  rispetto
dei  principi  di  parita',   di   pari   opportunita'   e   di   non
discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne  ed
uomini nelle cariche elettive  nonche'  a  promuovere  condizioni  di
parita' per l'accesso alle consultazioni  elettorali  e  la  presenza
equilibrata  dei  due  generi  in  tutti  gli  uffici  e  le  cariche
pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza
dei sessi, la  legge  elettorale  regionale  promuove  condizioni  di
parita' per l'accesso di uomini e donne alla  carica  di  consigliere
regionale mediante azioni positive.