Art. 50 Giunta regionale 1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del presidente della giunta e dell'indirizzo politico determinato dal consiglio regionale. 2. La giunta regionale e' composta dal presidente e da dodici assessori, compreso il vice-presidente. 3. I componenti la giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' alla carica di consigliere regionale. 4. La giunta regionale opera collegialmente. Il presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie. 5. La giunta regionale adotta, su proposta del presidente della giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalita' relative al proprio funzionamento. 6. Le deliberazioni della giunta regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voto, prevale il voto del presidente. 7. Le sedute della giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa. 8. Le indennita' di funzione e le forme di previdenza del presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.