Art. 50 
 
                          Giunta regionale 
 
    1. La Giunta  regionale  e'  l'organo  esecutivo  della  Regione.
Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del  presidente
della giunta e  dell'indirizzo  politico  determinato  dal  consiglio
regionale. 
    2. La giunta regionale e' composta dal  presidente  e  da  dodici
assessori, compreso il vice-presidente. 
    3. I componenti la giunta regionale possono essere nominati anche
al di fuori dei componenti il consiglio fra cittadini in possesso dei
requisiti  di  eleggibilita'  e  di  compatibilita'  alla  carica  di
consigliere regionale. 
    4.  La  giunta  regionale  opera  collegialmente.  Il  presidente
ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni  per  settori
organici di materie. 
    5. La giunta regionale adotta, su proposta del  presidente  della
giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalita' relative
al proprio funzionamento. 
    6. Le deliberazioni della giunta regionale non sono valide se non
e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono  assunte
a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di  voto,  prevale  il
voto del presidente. 
    7. Le sedute della giunta regionale  non  sono  pubbliche,  salvo
diversa decisione della giunta stessa. 
    8. Le indennita'  di  funzione  e  le  forme  di  previdenza  del
presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite  con
legge regionale.