Art. 51 Attribuzioni della Giunta regionale 1. La Giunta regionale: a) provvede all'attuazione del programma di governo, esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e al Presidente della giunta; b) predispone il documento di programmazione economica e finanziaria, il progetto di bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione e gli altri atti di programmazione finanziaria; c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale; d) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale; e) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, dandone comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta; g) adotta gli atti di organizzazione generale. 2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuitale dalla Costituzione, dallo statuto o dalla legge.