Art. 51 
 
                 Attribuzioni della Giunta regionale 
 
    1. La Giunta regionale: 
      a)  provvede   all'attuazione   del   programma   di   governo,
esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e
al Presidente della giunta; 
      b)  predispone  il  documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria, il progetto di bilancio  di  previsione,  il  rendiconto
generale  della  Regione  e  gli   altri   atti   di   programmazione
finanziaria; 
      c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale; 
      d) nel rispetto degli  obiettivi  generali  e  degli  indirizzi
deliberati dal consiglio,  rende  esecutivo  il  piano  regionale  di
sviluppo economico-sociale; 
      e) sovrintende, nel rispetto dei principi  generali  deliberati
dal consiglio, all'ordinamento ed alla  gestione  di  enti,  agenzie,
aziende,  societa'  e  consorzi,   anche   interregionali,   comunque
dipendenti o partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  Regione  e
verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti; 
      f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla promozione  dei
conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale,  dandone
comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta; 
      g) adotta gli atti di organizzazione generale. 
    2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione  attribuitale
dalla Costituzione, dallo statuto o dalla legge.