Art. 52 
 
                  Sfiducia, non gradimento, censura 
 
    1. Il voto del Consiglio  regionale  contrario  ad  una  proposta
della giunta regionale non  comporta  obbligo  di  dimissioni,  salvo
quanto previsto dall'art. 49. 
    2.  Il  Consiglio  regionale  puo'  esprimere  la  sfiducia   nei
confronti del presidente della giunta mediante l'approvazione di  una
mozione  motivata  sottoscritta  da  almeno  un   quinto   dei   suoi
componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima  di
tre giorni ed e' posta in discussione non oltre  venti  giorni  dalla
presentazione ed e' approvata per appello nominale con voto palese  a
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale. 
    3. L'approvazione della mozione di  sfiducia  nei  confronti  del
presidente della giunta regionale comporta  l'obbligo  di  dimissioni
della giunta e lo scioglimento del consiglio. 
    4. Il Consiglio regionale puo' esprimere in qualsiasi momento  il
non  gradimento  nei  confronti  di  un  assessore  mediante  mozione
motivata, sottoscritta da almeno un  quinto  dei  suoi  componenti  e
approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta
dei suoi componenti. 
    5. Il non gradimento del consiglio nei confronti di un  assessore
non comporta l'obbligo di dimissioni.  Qualora  il  presidente  della
giunta non intenda revocare l'assessore, deve motivare tale scelta in
aula. 
    6. Il  Consiglio  regionale,  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti, puo' esprimere la censura nei confronti di  un  assessore
in relazione a singoli atti.