Art. 52 Sfiducia, non gradimento, censura 1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall'art. 49. 2. Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni ed e' posta in discussione non oltre venti giorni dalla presentazione ed e' approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale. 3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale comporta l'obbligo di dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. 4. Il Consiglio regionale puo' esprimere in qualsiasi momento il non gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 5. Il non gradimento del consiglio nei confronti di un assessore non comporta l'obbligo di dimissioni. Qualora il presidente della giunta non intenda revocare l'assessore, deve motivare tale scelta in aula. 6. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' esprimere la censura nei confronti di un assessore in relazione a singoli atti.