Art. 53 Iniziativa legislativa 1. L'iniziativa delle leggi appartiene alla giunta, a ciascun Consigliere regionale e ai soggetti di cui all'art. 12. 2. L'iniziativa legislativa e' esercitata mediante presentazione al presidente del consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonche', se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria. 3. Le proposte di legge presentate al consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali. 4. E' riservato alla Giunta regionale il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.