Art. 54 Procedimento legislativo 1. I progetti di legge, previo esame della commissione consiliare competente per materia, sono discussi e votati dal consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42. 2. Il regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il consiglio dichiara l'urgenza. 3. Nei casi di esercizio dell'iniziativa legislativa previsti dall'art. 12, il progetto di legge e' portato all'esame del consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto e' iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.