Art. 54 
 
                      Procedimento legislativo 
 
    1. I progetti di legge, previo esame della commissione consiliare
competente per materia, sono discussi e votati dal consiglio articolo
per articolo e con votazione  finale,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 42. 
    2. Il regolamento consiliare stabilisce  procedimenti  abbreviati
per i progetti di legge dei quali il consiglio dichiara l'urgenza. 
    3. Nei casi di  esercizio  dell'iniziativa  legislativa  previsti
dall'art. 12, il progetto di legge e' portato all'esame del consiglio
regionale entro tre mesi dalla  data  di  presentazione.  Scaduto  il
termine, il progetto e' iscritto all'ordine del  giorno  della  prima
seduta del consiglio regionale e  discusso  con  precedenza  su  ogni
altro argomento.