Art. 55 Promulgazione e pubblicazione 1. La legge regionale e' promulgata entro un mese dalla sua approvazione. 2. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse.