Art. 55 
 
                    Promulgazione e pubblicazione 
 
    1. La legge regionale e'  promulgata  entro  un  mese  dalla  sua
approvazione. 
    2. Le  leggi  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione Campania subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione,  salvo  un
diverso termine stabilito nelle leggi stesse.