Art. 57 Consulta di garanzia statutaria 1. La Regione puo' istituire con propria legge la consulta di garanzia statutaria. 2. La consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimita' delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania puo' rivolgere alla consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania. 3. La consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilita' dei referendum regionali. 4. La consulta di garanzia statutaria e' composta da un massimo di cinque membri eletti dal consiglio regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.