Art. 57 
 
                   Consulta di garanzia statutaria 
 
    1. La Regione puo' istituire con propria  legge  la  consulta  di
garanzia statutaria. 
    2. La  consulta  di  garanzia  statutaria  esprime  pareri  sulla
legittimita' delle  leggi,  dei  regolamenti  regionali,  degli  atti
preparatori con i quali la Regione partecipa alle  decisioni  dirette
alla formazione degli atti  normativi  comunitari,  degli  schemi  di
accordo  con  Stati  esteri  e  degli  schemi  di  intese  con   enti
territoriali   interni   ad    altro    Stato.    Qualsiasi    organo
dell'amministrazione regionale e locale della Campania puo' rivolgere
alla consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non
vincolante sulla interpretazione dello statuto, delle leggi  e  degli
atti amministrativi generali della Regione Campania. 
    3. La consulta di garanzia statutaria decide  sull'ammissibilita'
dei referendum regionali. 
    4. La consulta di garanzia statutaria e' composta da  un  massimo
di cinque membri eletti dal consiglio regionale. Essi sono scelti tra
i professori universitari in materie  giuridiche,  fra  i  magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria  e  amministrativa,  fra
gli avvocati dopo venti anni di esercizio.