Art. 59 
 
         Documento di programmazione economica e finanziaria 
 
    1.  Il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria,
improntato ai principi della partecipazione, e' un atto di  indirizzo
per l'attivita' di governo della Regione, degli enti, delle aziende e
delle agenzie regionali. 
    2.  Il  documento  di  programmazione  economica  e   finanziaria
definisce su base annuale, con previsioni triennali,  i  programmi  e
gli  interventi  nelle  diverse  materie  e  le  relative   grandezze
finanziarie. 
    3. Il Consiglio regionale approva, entro il 15 luglio di  ciascun
anno,  il  documento  di  programmazione  economica   e   finanziaria
presentato dalla giunta regionale almeno trenta giorni prima.