Art. 59 Documento di programmazione economica e finanziaria 1. Il documento di programmazione economica e finanziaria, improntato ai principi della partecipazione, e' un atto di indirizzo per l'attivita' di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali. 2. Il documento di programmazione economica e finanziaria definisce su base annuale, con previsioni triennali, i programmi e gli interventi nelle diverse materie e le relative grandezze finanziarie. 3. Il Consiglio regionale approva, entro il 15 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economica e finanziaria presentato dalla giunta regionale almeno trenta giorni prima.