Art. 6 Diritto al lavoro 1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo. 2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformita' alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualita' e la stabilita'. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignita' e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l'inserimento dei disabili nella societa' e nel lavoro. 3. La Regione assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualita' del sistema economico campano. 4. La Regione opera per garantire ai giovani in eta' lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne puo' minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo. 5. La Regione contrasta l'economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro. 6. La Regione promuove l'effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternita', di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali. 7. La Regione tutela la dignita' delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.