Art. 6 
 
                          Diritto al lavoro 
 
    1. Nel quadro dei valori e dei principi  della  Costituzione,  la
Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro  libero  e
capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed  opera  per
rimuovere  gli  ostacoli  di  ogni  tipo  che  possono  limitarlo   o
impedirlo. 
    2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro  di
tutti i cittadini italiani e per  le  persone  provenienti  da  altre
parti dell'Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in
conformita' alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena
occupazione  di  uomini  e  donne,  concorrendo  a  misure   atte   a
determinarne la qualita'  e  la  stabilita'.  Tutela  i  diritti  dei
lavoratori e delle lavoratrici, attua i  principi  della  dignita'  e
della sicurezza nel lavoro ed assicura la  formazione  professionale.
Promuove  l'elevazione  sociale  dei  soggetti  e   delle   categorie
svantaggiate, favorisce ed incentiva l'inserimento dei disabili nella
societa' e nel lavoro. 
    3. La Regione assume l'occupazione delle donne  come  riferimento
di qualita' del sistema economico campano. 
    4. La Regione opera per garantire ai giovani in  eta'  lavorativa
idonee condizioni di occupazione e la protezione contro  ogni  lavoro
che ne puo' minare la salute e lo sviluppo psicofisico o  metterne  a
rischio il processo formativo. 
    5. La  Regione  contrasta  l'economia  sommersa  e  favorisce  la
regolarizzazione del lavoro. 
    6. La Regione promuove l'effettiva  tutela  dei  diritti  sociali
delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del  posto  di
lavoro, di maternita', di malattia, di infortuni, di dipendenza o  di
vecchiaia anche mediante  la  realizzazione  e  gestione  di  servizi
regionali complementari a quelli statali. 
    7.  La  Regione  tutela  la  dignita'  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori soprattutto contro le  molestie  sessuali  e  la  violenza
psicologica sul luogo del lavoro.