Art. 61 
 
                              Bilancio 
 
    1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un  anno
e coincide con l'anno solare. 
    2. La  giunta  regionale  ogni  anno  predispone  e  presenta  al
consiglio  regionale,   nei   termini   previsti   dalla   legge   di
contabilita', il progetto di bilancio di previsione. 
    3. Il consiglio  regionale  approva  con  legge  il  bilancio  di
previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le  loro
variazioni  ed  il  rendiconto  generale  presentati   dalla   giunta
regionale. 
    4. Il bilancio tiene conto  degli  obiettivi  e  delle  grandezze
finanziarie definiti nel  documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria. 
    5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare  i
mezzi per farvi fronte. 
    6.  L'esercizio  provvisorio  del   bilancio,   autorizzato   dal
consiglio regionale, puo' essere concesso con legge per  periodi  non
superiori complessivamente a quattro mesi.