Art. 61 Bilancio 1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La giunta regionale ogni anno predispone e presenta al consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilita', il progetto di bilancio di previsione. 3. Il consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla giunta regionale. 4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di programmazione economica e finanziaria. 5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal consiglio regionale, puo' essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.