Art. 62 Conto consuntivo 1. Il conto consuntivo e' presentato dalla giunta regionale entro i termini previsti dalla legge di contabilita'. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. 2. La giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione al consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi. 3. Il conto consuntivo e' approvato dal consiglio regionale con legge.