Art. 62 
 
                          Conto consuntivo 
 
    1. Il conto consuntivo e' presentato dalla giunta regionale entro
i termini previsti dalla legge di contabilita'. Ad esso sono allegati
i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi,
anche interregionali, comunque  dipendenti  o  partecipati  in  forma
maggioritaria dalla Regione. 
    2. La giunta regionale  presenta  con  il  conto  consuntivo  una
relazione al consiglio sullo stato di attuazione del piano  regionale
di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi  progetti  attuativi
con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi. 
    3. Il conto consuntivo e' approvato dal consiglio  regionale  con
legge.