Art. 64 Funzioni amministrative regionali 1. Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, la Regione esercita le funzioni amministrative, nei casi in cui ne ritiene necessario l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. 2. L'attivita' amministrativa si conforma ai principi di legalita', buon andamento e imparzialita'. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi. 3. L'attivita' amministrativa della Regione e' soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attivita' amministrativa regionale, consentendo ai destinatari della stessa di conoscere l'esito delle valutazioni.