Art. 64 
 
                  Funzioni amministrative regionali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, la Regione esercita
le funzioni amministrative, nei casi in  cui  ne  ritiene  necessario
l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto  dei  principi
di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. 
    2.  L'attivita'  amministrativa  si  conforma  ai   principi   di
legalita', buon andamento e imparzialita'. La legge  regionale  attua
la semplificazione dei procedimenti amministrativi. 
    3.  L'attivita'  amministrativa  della  Regione  e'  soggetta  al
controllo di gestione.  La  legge  regionale  determina  strumenti  e
procedure  per  la  valutazione  del  rendimento  e   dei   risultati
dell'attivita' amministrativa regionale, consentendo  ai  destinatari
della stessa di conoscere l'esito delle valutazioni.