Art. 66 
 
             Separazione tra politica e amministrazione 
 
    1.  Agli  organi  di  direzione   politica   dell'amministrazione
regionale   spettano   le   funzioni   di   indirizzo   politico    e
amministrativo. 
    2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei  provvedimenti
amministrativi  non  rientranti  nell'esercizio  delle  funzioni   di
indirizzo  politico-amministrativo,  compresi  quelli  che  impegnano
l'amministrazione verso l'esterno.  Essi  sono  responsabili  in  via
esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei
relativi risultati.