Art. 66 Separazione tra politica e amministrazione 1. Agli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.