Art. 67 
 
                         Personale regionale 
 
    1. Agli uffici della Regione si  accede  per  pubblico  concorso,
salvi i casi previsti dalla legge. 
    2. I dirigenti della giunta regionale  appartengono  a  un  ruolo
unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati,
differenti competenze e responsabilita'. 
    3. Il personale del consiglio regionale e' inquadrato in un ruolo
organico distinto.