Art. 67 Personale regionale 1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge. 2. I dirigenti della giunta regionale appartengono a un ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilita'. 3. Il personale del consiglio regionale e' inquadrato in un ruolo organico distinto.