Art. 68 Norme transitorie e finali 1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello statuto rimangono in carica, nella loro attuale struttura, fino alla fine della legislatura in corso nel rispetto delle previsioni costituzionali. 2. Il consiglio regionale provvede ad adeguare la legislazione regionale alle nuove previsioni del presente statuto entro due anni. 3. Il consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si applica, ove possibile, il regolamento interno vigente. 4. Il presente statuto, dopo la promulgazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il presente statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come statuto della Regione Campania. Napoli, 28 maggio 2009 BASSOLINO