Art. 68 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. Gli organi della Regione insediati alla  data  di  entrata  in
vigore  dello  statuto  rimangono  in  carica,  nella  loro   attuale
struttura, fino alla fine della legislatura  in  corso  nel  rispetto
delle previsioni costituzionali. 
    2. Il consiglio regionale provvede ad  adeguare  la  legislazione
regionale alle nuove previsioni del presente statuto entro due anni. 
    3. Il consiglio regionale adegua il proprio  regolamento  interno
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello  statuto.  Nelle
more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento,  si  applica,  ove
possibile, il regolamento interno vigente. 
    4. Il presente statuto, dopo la promulgazione, entra in vigore il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   nel
Bollettino ufficiale della Regione. 
    Il presente statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale  della
Regione Campania. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come statuto della Regione Campania. 
      Napoli, 28 maggio 2009 
 
                              BASSOLINO