Allegato Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301. Art. 1. Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 301, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Attivita' cinofila. Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) addestramento e allenamento: il complesso delle attivita' di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonche' quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite; b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalita' prevalentemente ludico-ricreative; c) prova cinofila: attivita' zootecnica volta alla verifica dell'aderenza delle qualita' psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Federation Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresi', prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati. 2. Le attivita' di censimento della fauna selvatica mediante l'utilizzo di cani da caccia programmate ed organizzate secondo la normativa vigente e preventivamente comunicate alla struttura regionale competente in materia faunistica non sono assimilabili alle fattispecie elencate al comma 1 e non sono pertanto assoggettate alle limitazioni previste agli articoli 5 e 6, ne' ad autorizzazione regionale.». Art. 2. Introduzione dell'art. 4-bis al decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Zone per le attivita' cinofile). - 1. Le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, svolte all'interno delle zone per le attivita' cinofile sono disciplinate dall'art. 25 e dall'art. 27 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria). 2. Nelle zone cinofile di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2008, il cui territorio e' compreso nei perimetri di ZPS individuate successivamente alla loro istituzione, le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, possono compiersi in conformita' a quanto previsto dall'autorizzazione di istituzione sino alla scadenza della medesima. E' fatta salva la possibilita' di rinnovo dell'autorizzazione per le zone cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche). 3. La costituzione di nuove zone cinofile di cui agli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 6/2008 nei perimetri delle ZPS e' consentita previa valutazione positiva della procedura prevista ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.». Art. 3. Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Addestramento e allenamento dei cani da caccia). - 1. Le attivita' di addestramento e allenamento svolte fuori dalle zone per le attivita' cinofile sono disciplinate dall'art. 7, commi da 1 a 6, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne), come integrato dagli articoli 12, commi 4 e 13, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) e dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), fatto salvo il rispetto delle seguenti limitazioni: a) e' vietato svolgere l'attivita' di addestramento e allenamento di cani da ferma e da traccia dal primo febbraio al 31 agosto; b) e' vietato svolgere l'attivita' di addestramento e allenamento di cani da seguita dal primo gennaio alla seconda domenica di settembre. 2. Le limitazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attivita' di addestramento e allenamento svolte nelle aziende agri-turistico-venatorie ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge regionale n. 6/2008.». Art. 4. Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Gare e prove cinofile). - 1. Le gare svolte fuori dalle zone per le attivita' cinofile sono disciplinate dall'art. 26 della legge regionale n. 6/2008, fatto salvo il rispetto della limitazione di cui al comma 2. 2. E' vietato svolgere gare cinofile dal primo febbraio al 31 agosto. 3. L'autorizzazione di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, indica, in rapporto alle caratteristiche delle tipologie ambientali delle ZPS e alle prioritarie esigenze di conservazione delle specie tutelate, il numero massimo di cani e di conduttori per ogni evento nonche' le modalita' di esecuzione e le eventuali misure di attenuazione dell'incidenza. 4. La limitazione di cui al comma 2 si applica anche alle gare cinofile svolte nelle aziende agri-turistico-venatorie ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge regionale n. 6/2008. 5. Le prove svolte fuori dalle zone cinofile sono disciplinate dall'art. 26 della legge regionale n. 6/2008 e non sono soggette a limitazioni temporali. 6. Per l'autorizzazione allo svolgimento di gare e prove cinofile di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 non e' attivata la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.». Art. 5. Abrogazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 301/2007 e' abrogato. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo