Allegato 
 
Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione  tipologica
  delle ZPS, la disciplina delle  attivita'  cinofile  consentite  al
  loro interno e l'individuazione delle zone soggette  a  limitazioni
  nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art.  4  della  legge
  regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge  comunitaria  2006)  emanato
  con decreto del Presidente  della  Regione 20  settembre  2007,  n.
  0301. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              301/2007 
 
    1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre
2007, n. 301, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Attivita' cinofila.  Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del
presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: 
      a) addestramento e allenamento: il complesso delle attivita' di
istruzione  ed  educazione  del  cane  da  caccia,   nonche'   quelle
finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite; 
      b) gara cinofila:  competizione  relativa  alle  attitudini  di
lavoro dei cani da caccia,  condotta  con  finalita'  prevalentemente
ludico-ricreative; 
      c) prova cinofila: attivita'  zootecnica  volta  alla  verifica
dell'aderenza delle qualita' psicoattitudinali dei  cani  da  caccia,
appartenenti  alle  razze  ufficialmente  riconosciute,  ai  relativi
standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle
razze  canine  da  caccia  attraverso  il  conseguimento  dei  titoli
necessari per l'assegnazione dei campionati  di  lavoro  riconosciuti
dall'Ente nazionale cinofilia  italiana  (ENCI)  e  dalla  Federation
Cynologique Internationale (FCI);  si  definiscono,  altresi',  prove
cinofile le verifiche previste dalla normativa  vigente  al  fine  di
abilitare i cani da caccia alla tipologia di  impiego  per  cui  sono
stati selezionati. 
    2. Le attivita' di  censimento  della  fauna  selvatica  mediante
l'utilizzo di cani da caccia programmate ed  organizzate  secondo  la
normativa  vigente  e  preventivamente  comunicate   alla   struttura
regionale competente in materia faunistica non sono assimilabili alle
fattispecie elencate al comma 1 e non sono pertanto assoggettate alle
limitazioni previste agli articoli  5  e  6,  ne'  ad  autorizzazione
regionale.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Introduzione dell'art. 4-bis al decreto del Presidente della  Regione
                             n. 301/2007 
 
    1. Dopo l'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
301/2007 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Zone per le attivita' cinofile). - 1.  Le  attivita'
di cui all'art. 4, comma 1, svolte  all'interno  delle  zone  per  le
attivita' cinofile sono disciplinate  dall'art.  25  e  dall'art.  27
della legge regionale 6  marzo  2008,  n.  6,  (disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria). 
    2. Nelle zone cinofile di cui all'art. 25 della  legge  regionale
n. 6/2008, il  cui  territorio  e'  compreso  nei  perimetri  di  ZPS
individuate successivamente alla loro istituzione,  le  attivita'  di
cui all'art. 4, comma 1, possono compiersi in  conformita'  a  quanto
previsto dall'autorizzazione di istituzione sino alla scadenza  della
medesima. 
    E' fatta salva la possibilita' di rinnovo dell'autorizzazione per
le zone cinofile sottoposte a procedura di  valutazione  positiva  ai
sensi dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre  1997,  n.  357  (regolamento  recante   attuazione   della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche). 
    3. La costituzione di nuove zone cinofile di cui agli articoli 25
e 27 della legge regionale n.  6/2008  nei  perimetri  delle  ZPS  e'
consentita previa valutazione positiva della  procedura  prevista  ai
sensi dell'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
357/1997.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              301/2007 
 
    1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n.  301/2007
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Addestramento e allenamento dei cani da caccia). - 1. Le
attivita' di addestramento e allenamento svolte fuori dalle zone  per
le attivita' cinofile sono disciplinate dall'art. 7, commi da 1 a  6,
della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (norme  in  materia  di
caccia, di allevamento di  selvaggina,  di  tassidermia,  nonche'  di
pesca in acque interne), come integrato dagli articoli 12, commi 4  e
13, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (norme in materia  di
specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative  in  materia  venatoria  e  di  pesca  di
mestiere) e dall'art. 7, comma 1, della  legge  regionale  15  maggio
1987, n. 14 (disciplina dell'esercizio della caccia di selezione  per
particolari prelievi di fauna selvatica),  fatto  salvo  il  rispetto
delle seguenti limitazioni: 
      a)  e'  vietato  svolgere  l'attivita'   di   addestramento   e
allenamento di cani da ferma e da traccia dal primo  febbraio  al  31
agosto; 
      b)  e'  vietato  svolgere  l'attivita'   di   addestramento   e
allenamento di  cani  da  seguita  dal  primo  gennaio  alla  seconda
domenica di settembre. 
    2. Le limitazioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche  alle
attivita'  di  addestramento  e  allenamento  svolte  nelle   aziende
agri-turistico-venatorie ai sensi dell'art. 23, comma 9, della  legge
regionale n. 6/2008.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione  n.
                              301/2007 
 
    1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n.  301/2007
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Gare e prove cinofile). - 1. Le gare svolte fuori  dalle
zone per le attivita' cinofile sono disciplinate dall'art.  26  della
legge regionale n. 6/2008, fatto salvo il rispetto della  limitazione
di cui al comma 2. 
    2. E' vietato svolgere gare cinofile dal  primo  febbraio  al  31
agosto. 
    3. L'autorizzazione di cui all'art.  26,  comma  1,  della  legge
regionale n. 6/2008, indica, in rapporto alle  caratteristiche  delle
tipologie  ambientali  delle  ZPS  e  alle  prioritarie  esigenze  di
conservazione delle specie tutelate, il numero massimo di cani  e  di
conduttori per ogni evento nonche' le modalita' di  esecuzione  e  le
eventuali misure di attenuazione dell'incidenza. 
    4. La limitazione di cui al comma 2 si applica  anche  alle  gare
cinofile  svolte  nelle  aziende  agri-turistico-venatorie  ai  sensi
dell'art. 23, comma 9, della legge regionale n. 6/2008. 
    5. Le prove svolte fuori dalle zone  cinofile  sono  disciplinate
dall'art. 26 della legge regionale n. 6/2008 e non  sono  soggette  a
limitazioni temporali. 
    6. Per l'autorizzazione allo svolgimento di gare e prove cinofile
di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 6/2008  non  e'
attivata la procedura di valutazione d'incidenza di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
Abrogazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della  Regione  n.
                              301/2007 
 
    1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n.  301/2007
e' abrogato. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo