Art. 10 Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti 1. E' istituito, presso l'ARPA, l'osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti. 2. L'osservatorio e' costituito con decreto del presidente della Giunta regionale ed e' composto da esperti in materia di rifiuti: a) tre designati dall'ARPA di cui uno con funzioni di presidente; b) tre designati dalla Giunta regionale; c) uno designato da ciascuna provincia; d) uno designato da ciascun ATI; e) uno designato dall'Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale. 3. L'osservatorio coordina le attivita' di monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano regionale di cui all'art. 11, in particolare svolge le seguenti attivita': a) verifica e validazione delle quantita' dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di gestione integrata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune; b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune; c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica; d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualita' dell'erogazione nonche' degli impianti; e) trasmissione di una relazione annuale da inviare alla giunta regionale, entro il 31 marzo, relativa alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c); f) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del piano regionale per quanto di competenza della Regione. 4. L'osservatorio collabora con l'osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152/2006 ed esercita le funzioni di cui all'art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale). 5. I componenti dell'osservatorio non percepiscono alcun compenso. 6. La Giunta regionale, con proprio atto, individuale modalita' di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente art. e di cui all'art. 9.