Art. 10 
 
Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero,  riciclo
                      e smaltimento dei rifiuti 
 
    1. E' istituito, presso l'ARPA, l'osservatorio sulla  produzione,
raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti. 
    2. L'osservatorio e' costituito con decreto del presidente  della
Giunta regionale ed e' composto da esperti in materia di rifiuti: 
      a)  tre  designati  dall'ARPA  di  cui  uno  con  funzioni   di
presidente; 
      b) tre designati dalla Giunta regionale; 
      c) uno designato da ciascuna provincia; 
      d) uno designato da ciascun ATI; 
      e) uno  designato  dall'Albo  nazionale  gestori  ambientali  -
Sezione regionale. 
    3.  L'osservatorio  coordina  le  attivita'  di  monitoraggio   e
controllo dell'attuazione del piano regionale di cui all'art. 11,  in
particolare svolge le seguenti attivita': 
      a) verifica e validazione delle quantita' dei rifiuti  prodotte
e  conferite  al  servizio  pubblico  di   gestione   integrata   con
riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune; 
      b)  verifica  annuale  delle  quote  percentuali   di   rifiuti
intercettate attraverso  le  azioni  di  raccolta  differenziata  con
riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune; 
      c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti  per
rifiuti  urbani,  con  particolare  riferimento  ai  quantitativi  di
rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica; 
      d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia
di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e
dei correlati  livelli  di  qualita'  dell'erogazione  nonche'  degli
impianti; 
      e) trasmissione di una relazione annuale da inviare alla giunta
regionale, entro il 31 marzo, relativa alle  attivita'  di  cui  alle
lettere a), b) e c); 
      f) supporto allo sviluppo  delle  azioni  attuative  del  piano
regionale per quanto di competenza della Regione. 
    4. L'osservatorio  collabora  con  l'osservatorio  nazionale  dei
rifiuti di cui all'art. 206-bis del decreto legislativo  n.  152/2006
ed esercita le funzioni di cui all'art. 10, comma 5  della  legge  23
marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale). 
    5.  I  componenti  dell'osservatorio   non   percepiscono   alcun
compenso. 
    6. La Giunta regionale, con proprio atto,  individuale  modalita'
di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei  dati  sui
rifiuti di cui al presente art. e di cui all'art. 9.