Art. 11 Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti 1. Il piano regionale e' adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali e di ciascun ATI ed e' trasmesso al consiglio regionale per l'approvazione. Eventuali modifiche ed adeguamenti del piano regionale a disposizioni legislative sono adottate dalla Giunta regionale e trasmesse al Consiglio regionale. 2. Il piano regionale ha validita' quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo. 3. Il piano regionale e' redatto nel rispetto dei contenuti dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e definisce: a) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire per ciascun ATI l'autosufficienza per le funzioni di pretrattamento dei rifiuti urbani; b) i fabbisogni complessivi di trattamento termico e smaltimento in discarica da soddisfare con riferimento anche al bacino di piu' ATI; c) il contenimento dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; d) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti. 4. Il piano regionale definisce le integrazioni tra il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani. 5. Il piano regionale contiene la rappresentazione cartografica in scala 1:150.000 delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 4. 6. Costituisce parte integrante del piano regionale il piano per la bonifica delle aree inquinate di seguito denominato piano di bonifica, di cui all'art. 32. 7. Il piano regionale e' coordinato con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti. 8. La Giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano regionale.