Art. 12 Comitato di coordinamento per la gestione del piano regionale 1. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia di rifiuti, il comitato di coordinamento per la gestione del piano regionale, nominato con decreto del presidente della Giunta regionale previa delibera della giunta stessa. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto da esperti in materia di rifiuti di cui: a) tre designati dalla giunta regionale, di cui almeno un componente dell'osservatorio; b) uno designato da ciascuna provincia; c) uno designato da ciascun ATI. 3. Il comitato svolge funzioni consultive alla Giunta regionale relative alla gestione di rifiuti, in particolare per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3 e per problematiche particolarmente complesse che interessano la gestione dei rifiuti. 4. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso. 5. Il comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento e organizzazione.