Art. 12 
 
    Comitato di coordinamento per la gestione del piano regionale 
 
    1. E' istituito, presso  la  direzione  regionale  competente  in
materia di rifiuti, il comitato di coordinamento per la gestione  del
piano regionale, nominato con decreto  del  presidente  della  Giunta
regionale previa delibera della giunta stessa. 
    2. Il comitato di cui  al  comma 1  e'  composto  da  esperti  in
materia di rifiuti di cui: 
      a) tre designati dalla  giunta  regionale,  di  cui  almeno  un
componente dell'osservatorio; 
      b) uno designato da ciascuna provincia; 
      c) uno designato da ciascun ATI. 
    3. Il comitato svolge funzioni consultive alla  Giunta  regionale
relative alla gestione di rifiuti,  in  particolare  per  l'esercizio
delle funzioni di  cui  all'art.  3,  comma  3  e  per  problematiche
particolarmente complesse che interessano la gestione dei rifiuti. 
    4. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso. 
    5. Il comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento
e organizzazione.