Art. 13 
 
                           Piano d'ambito 
 
    1. L'ATI adotta il piano d'ambito di cui all'art.  201,  comma  3
del decreto legislativo n. 152/2006 entro  centottanta  giorni  dalla
approvazione del piano regionale di cui all'art. 11 sulla base  delle
linee guida  adottate  dalla  Regione  e  lo  trasmette  alla  giunta
regionale. Il piano d'ambito ha durata quinquennale ed esplica i suoi
effetti fino all'approvazione del successivo; comprende il  programma
degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi  impianti
ed e' accompagnato dal  piano  finanziario  e  dal  connesso  modello
gestionale ed organizzativo. 
    2. Il piano d'ambito tiene conto  della  situazione  esistente  e
stabilisce  gli  obiettivi  da  conseguire  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal piano  regionale.  A  tal  fine  costituiscono  elementi
essenziali del piano d'ambito: 
      a) le  modalita'  organizzative  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune,  al  fine
di conseguire gli obiettivi previsti dalla  programmazione  regionale
nell'intero  territorio  di  ciascun   ATI.   Tali   modalita'   sono
diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative
e delle dinamiche di produzione dei rifiuti; 
      b) le modalita' per la progressiva estensione  dei  servizi  di
tariffazione di cui all'art. 42 nel rispetto del regolamento  di  cui
all'art. 238, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006; 
      c) le tariffe riferite ai diversi servizi organizzati nell'ATI; 
      d) i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle
linee guida stabilite dalla Giunta regionale; 
      e) gli  studi  di  fattibilita'  degli  impianti  previsti  per
soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce  delle
indicazioni del piano regionale, incluse le stazioni di trasferimento
e gli impianti a  supporto  delle  raccolte  differenziate.  Per  gli
impianti previsti sono definiti i tempi e i  relativi  costi  per  la
loro realizzazione e gestione; 
      f) le quote di rifiuti speciali non  recuperabili  che  possono
essere  smaltite  a  discarica   tenendo   conto   delle   specifiche
indicazioni fornite dal piano regionale; 
      g) la stima dei fabbisogni  di  trattamento  e  smaltimento  di
rifiuti inerti in modo da garantire  la  tendenziale  autosufficienza
della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni  del  piano
regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate  le
eventuali iniziative gia' presenti sul territorio; 
      h) l'individuazione, nel rispetto del  piano  regionale,  delle
aree ove localizzare gli  impianti  di  recupero  e  smaltimento  dei
rifiuti urbani nonche', considerata la rilevanza pubblica che  assume
la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree  ove  localizzare
gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento  dei
fabbisogni; 
      i) le attivita'  e  le  risorse  finanziarie  previste  per  le
attivita' di informazione e comunicazione di cui all'art. 25; 
      l) il piano finanziario che deve indicare, in  particolare,  le
risorse disponibili, quelle da reperire, nonche' i proventi derivanti
dall'applicazione della tariffa per la gestione dei  rifiuti  di  cui
all'art. 42 per il periodo considerato; 
      m) le modalita' di assegnazione dei contributi e di irrogazione
delle sanzioni di cui all'art. 21 ai comuni in funzione dei risultati
di raccolta differenziata conseguiti.