Art. 13 Piano d'ambito 1. L'ATI adotta il piano d'ambito di cui all'art. 201, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 entro centottanta giorni dalla approvazione del piano regionale di cui all'art. 11 sulla base delle linee guida adottate dalla Regione e lo trasmette alla giunta regionale. Il piano d'ambito ha durata quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo; comprende il programma degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti ed e' accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. 2. Il piano d'ambito tiene conto della situazione esistente e stabilisce gli obiettivi da conseguire nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del piano d'ambito: a) le modalita' organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero territorio di ciascun ATI. Tali modalita' sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti; b) le modalita' per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione di cui all'art. 42 nel rispetto del regolamento di cui all'art. 238, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006; c) le tariffe riferite ai diversi servizi organizzati nell'ATI; d) i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale; e) gli studi di fattibilita' degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle indicazioni del piano regionale, incluse le stazioni di trasferimento e gli impianti a supporto delle raccolte differenziate. Per gli impianti previsti sono definiti i tempi e i relativi costi per la loro realizzazione e gestione; f) le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dal piano regionale; g) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del piano regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative gia' presenti sul territorio; h) l'individuazione, nel rispetto del piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonche', considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni; i) le attivita' e le risorse finanziarie previste per le attivita' di informazione e comunicazione di cui all'art. 25; l) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonche' i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 42 per il periodo considerato; m) le modalita' di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21 ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.