Art. 14 
 
             Procedure per l'adozione del piano d'ambito 
 
    1. L'ATI trasmette alla  Giunta  regionale,  entro  venti  giorni
dall'adozione, il piano d'ambito per la verifica di coerenza  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a). La  giunta  regionale  ne  da'  atto
entro trenta giorni dal ricevimento. 
    2. Nel caso  in  cui  la  Giunta  regionale  ravvisi  la  mancata
coerenza del piano d'ambito con  il  piano  regionale,  trasmette  le
proprie osservazioni  all'ATI  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento, fissando un termine per l'adeguamento. 
    3. Qualora l'ATI non provveda  a  modificare  il  piano  d'ambito
entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, la giunta  regionale
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30. 
    4. Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per
i comuni e gli altri enti pubblici  nonche'  per  i  concessionari  o
affidatari  dei  servizi  pubblici  e  per  i  soggetti  privati.  In
particolare  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,
conformano i propri  atti  ed  ordinamenti  ai  contenuti  del  piano
d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti. 
    5. Il piano d'ambito e' sottoposto alla procedura di  Valutazione
Ambientale Strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo n.
152/2006.