Art. 15 Gestione integrata dei rifiuti 1. Ciascun ATI costituisce il comprensorio territoriale di riferimento del sistema di gestione integrata delle seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che ai fini dello smaltimento usufruiscono del servizio pubblico; c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane; d) rifiuti non pericolosi prodotti da attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti urbani; e) rifiuti inerti che ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento usufruiscono del servizio pubblico. 2. Ciascun ATI deve conseguire la tendenziale autosufficienza per i trattamenti di compostaggio, pretrattamento del rifiuto urbano residuo e per il recupero e smaltimento di rifiuti inerti non recuperabili e terre da scavo non conformi alle condizioni dettate dall'art. 186, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Gli ATI, avvalendosi del Comitato di coordinamento di cui all'art. 12, sottoscrivono appositi accordi di programma per la gestione dei flussi e relativi costi di conferimento agli impianti sulla base delle previsioni del piano regionale. La Regione concorre all'attuazione degli accordi nei limiti delle risorse disponibili. 4. Per specifiche esigenze legate alla gestione dei rifiuti, gli ATI possono sottoscrivere accordi per il trattamento e lo smaltimento presso gli impianti che abbiano adeguata disponibilita'. Di tali accordi viene data comunicazione alla Regione e alla provincia competente per territorio.