Art. 15 
 
                   Gestione integrata dei rifiuti 
 
    1.  Ciascun  ATI  costituisce  il  comprensorio  territoriale  di
riferimento  del  sistema  di  gestione  integrata   delle   seguenti
tipologie di rifiuti: 
      a) rifiuti urbani; 
      b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani  che  ai  fini
dello smaltimento usufruiscono del servizio pubblico; 
      c)  rifiuti  prodotti  dalla  depurazione  delle  acque  reflue
urbane; 
      d) rifiuti non pericolosi prodotti da attivita' di  recupero  e
smaltimento di rifiuti urbani; 
      e)  rifiuti  inerti  che  ai  fini  del   soddisfacimento   del
fabbisogno di trattamento e  smaltimento  usufruiscono  del  servizio
pubblico. 
    2. Ciascun ATI deve conseguire la tendenziale autosufficienza per
i trattamenti di  compostaggio,  pretrattamento  del  rifiuto  urbano
residuo e per  il  recupero  e  smaltimento  di  rifiuti  inerti  non
recuperabili e terre da scavo non conformi  alle  condizioni  dettate
dall'art. 186, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006. 
    3. Gli ATI, avvalendosi del  Comitato  di  coordinamento  di  cui
all'art. 12, sottoscrivono  appositi  accordi  di  programma  per  la
gestione dei flussi e relativi costi di  conferimento  agli  impianti
sulla base delle previsioni del piano regionale. La Regione  concorre
all'attuazione degli accordi nei limiti delle risorse disponibili. 
    4. Per specifiche esigenze legate alla gestione dei rifiuti,  gli
ATI possono sottoscrivere accordi per il trattamento e lo smaltimento
presso gli impianti che  abbiano  adeguata  disponibilita'.  Di  tali
accordi viene  data  comunicazione  alla  Regione  e  alla  provincia
competente per territorio.