Art. 16 
 
     Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
 
    1. L'ATI aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti,
mediante  gara  disciplinata  dai  principi  e   dalle   disposizioni
comunitarie e statali ai sensi dell'art. 202 del decreto  legislativo
n. 152/2006. 
    2. I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  formulare,  con
apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata   all'offerta,
proposte  di  miglioramento  della  gestione,  di   riduzione   delle
quantita' di rifiuti da  smaltire  e  di  miglioramento  dei  fattori
ambientali,  proponendo   un   proprio   piano   di   riduzione   dei
corrispettivi  per  la  gestione  al  raggiungimento   di   obiettivi
autonomamente definiti. Nella valutazione delle  proposte  si  dovra'
tener conto, in  particolare,  del  rispetto  dell'ambiente  e  della
salute dei cittadini e del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in
termini economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico. 
    3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali  di  proprieta'
degli enti locali, gia' esistenti al  momento  dell'assegnazione  del
servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti  affidatari  che  ne
assumono i relativi oneri  nei  termini  previsti  dal  contratto  di
servizio. 
    4. Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per  la
gestione dei servizi di recupero e  smaltimento  dei  rifiuti,  sulla
base delle previsioni del piano  d'ambito,  siano  di  proprieta'  di
soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati
dall'ATI a gestire i servizi o loro segmenti, nel rispetto di  quanto
previsto dalla normativa vigente in tema di affidamento  dei  servizi
pubblici locali. Tra le parti e' in ogni caso stipulato un  contratto
di  servizio  in  cui  sono  definite,  tra  l'altro,  le  misure  di
coordinamento con gli eventuali altri gestori. 
    5. I nuovi impianti vengono realizzati dal  soggetto  affidatario
del servizio direttamente, ai sensi dell'art. 113,  comma  5-ter  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali),  ove  sia  in  possesso   dei
requisiti prescritti  dalla  normativa  vigente  ovvero  mediante  il
ricorso alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
    6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari  non
puo' essere inferiore a quindici anni. 
    7. Al personale interessato  dei  servizi  per  la  gestione  dei
rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6 del
decreto legislativo n. 152/2006. 
    8.  Alle  gestioni  esistenti  dei  servizi   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 204 del decreto legislativo n. 152/2006. 
    9.  La  disciplina  del  presente   articolo   non   si   applica
all'affidamento del servizio di trattamento termico.