Art. 16 Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 1. L'ATI aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantita' di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si dovra' tener conto, in particolare, del rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e del peso che gravera' sull'utente sia in termini economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico. 3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali, gia' esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari che ne assumono i relativi oneri nei termini previsti dal contratto di servizio. 4. Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano d'ambito, siano di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati dall'ATI a gestire i servizi o loro segmenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Tra le parti e' in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio direttamente, ai sensi dell'art. 113, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ovvero mediante il ricorso alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non puo' essere inferiore a quindici anni. 7. Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006. 8. Alle gestioni esistenti dei servizi si applicano le disposizioni di cui all'art. 204 del decreto legislativo n. 152/2006. 9. La disciplina del presente articolo non si applica all'affidamento del servizio di trattamento termico.