Art. 17 
 
           Affidamento del servizio di trattamento termico 
 
    1.  L'ATI,  sede   dell'impianto   di   trattamento   termico   e
valorizzazione del contenuto  energetico  dei  rifiuti  previsto  dal
piano  regionale,  procede   all'affidamento   della   progettazione,
costruzione e gestione dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito
dalla normativa comunitaria e statale in  materia,  privilegiando  il
ricorso alle migliori tecnologie disponibili  che  garantiscano  alta
efficienza, elevati standard di  protezione  ambientale  e  costi  di
gestione sostenibili. 
    2. Qualora l'impianto di trattamento termico e valorizzazione del
contenuto energetico sia riferito al bacino di piu' ATI  gli  accordi
di programma per la gestione dei flussi di cui all'art. 15,  comma  3
riguardano anche le modalita' per la realizzazione delle attivita' di
cui al comma 1. 
    3. La gestione del servizio di trattamento termico e' separata da
quella del servizio di cui all'art. 16. 
    4. Il trattamento termico e'  effettuato  al  raggiungimento  del
valore complessivo del quaranta per cento di  raccolta  differenziata
calcolata  sulla  media   ottenuta   dagli   ATI   interessati   alla
realizzazione dell'impianto; alla  verifica  del  raggiungimento  del
suddetto  obiettivo  si  procede  con  le  modalita'  previste  dalla
presente legge. 
    5. Al personale interessato del servizio di  trattamento  termico
si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6 del decreto
legislativo n. 152/2006.