Art. 17 Affidamento del servizio di trattamento termico 1. L'ATI, sede dell'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti previsto dal piano regionale, procede all'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale in materia, privilegiando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili che garantiscano alta efficienza, elevati standard di protezione ambientale e costi di gestione sostenibili. 2. Qualora l'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico sia riferito al bacino di piu' ATI gli accordi di programma per la gestione dei flussi di cui all'art. 15, comma 3 riguardano anche le modalita' per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. 3. La gestione del servizio di trattamento termico e' separata da quella del servizio di cui all'art. 16. 4. Il trattamento termico e' effettuato al raggiungimento del valore complessivo del quaranta per cento di raccolta differenziata calcolata sulla media ottenuta dagli ATI interessati alla realizzazione dell'impianto; alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo si procede con le modalita' previste dalla presente legge. 5. Al personale interessato del servizio di trattamento termico si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006.