Art. 19 
 
   Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti 
 
    1. La Regione persegue gli obiettivi della  prevenzione  e  della
riduzione della produzione dei rifiuti. 
    2. La Giunta regionale approva un programma di azioni finalizzate
alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da parte di
soggetti pubblici e  privati,  prevedendo  sostegni  finanziari  alle
iniziative previste. 
    3. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con  enti  ed
aziende pubbliche e private operanti nella produzione,  distribuzione
e   commercializzazione,   con   associazioni   ambientaliste,    del
volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire,
anche  con  incentivi  economici  finalizzati,  la  riduzione   della
quantita'  dei  rifiuti  prodotti  tramite   misure   ed   iniziative
specifiche previste dal piano regionale e dal  programma  di  cui  al
comma 2. 
    4. La riduzione, il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti  possono
costituire criterio preferenziale per la concessione di contributi. 
    5. La Giunta  regionale  determina  modalita'  e  condizioni  per
l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture
e servizi di specifiche  condizioni  che  favoriscano  l'utilizzo  di
materiali derivanti dal recupero di rifiuti. 
    6. Alle richieste di autorizzazione di cui agli articoli 15, 18 e
20 della legge regionale  3  agosto  1999,  n.  24  (Disposizioni  in
materia di commercio in attuazione del decreto legislativo  31  marzo
1998,  n.  114)  e'  allegata  una  dichiarazione   del   richiedente
contenente la previsione della quantita' e della qualita' dei rifiuti
prodotti nonche' le modalita' per la loro gestione.