Art. 19 Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti 1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti. 2. La Giunta regionale approva un programma di azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e privati, prevedendo sostegni finanziari alle iniziative previste. 3. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantita' dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2. 4. La riduzione, il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti possono costituire criterio preferenziale per la concessione di contributi. 5. La Giunta regionale determina modalita' e condizioni per l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e servizi di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti. 6. Alle richieste di autorizzazione di cui agli articoli 15, 18 e 20 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e' allegata una dichiarazione del richiedente contenente la previsione della quantita' e della qualita' dei rifiuti prodotti nonche' le modalita' per la loro gestione.