Art. 2 
 
                     Ciclo integrato dei rifiuti 
 
    1. La Regione e gli  enti  locali  nell'ambito  delle  rispettive
competenze  ed  in  particolare  nell'esercizio  delle  funzioni   di
programmazione e di autorizzazione, adottano le misure  necessarie  e
favoriscono idonee iniziative per realizzare il ciclo  integrato  dei
rifiuti secondo quanto stabilito dalla presente legge. 
    2. Il  ciclo  integrato  dei  rifiuti  comprende,  in  ordine  di
priorita': 
      a)  la  riduzione  alla   fonte   della   quantita'   e   della
pericolosita' dei rifiuti prodotti, in particolare mediante: 
        1) lo  sviluppo  di  tecnologie  pulite,  che  permettono  un
maggiore risparmio di risorse naturali; 
        2) la messa a punto tecnica e  l'immissione  sul  mercato  di
prodotti concepiti in modo da non contribuire  o  da  contribuire  il
meno possibile, per la loro fabbricazione, il  loro  uso  o  il  loro
smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei  rifiuti
e i rischi di inquinamento; 
        3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione  di
sostanze  pericolose  contenute  nei  rifiuti  destinati  ad   essere
recuperati; 
      b)  la  raccolta  differenziata  attraverso  sistemi   tesi   a
incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego,
riutilizzo; 
      c) il recupero energetico  per  le  componenti  non  altrimenti
recuperabili come materia; 
      d) il trattamento e lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  impianti
appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano  metodi  e
tecnologie idonei a garantire il massimo di  tutela  della  salute  e
dell'ambiente, al fine  di  ridurre  la  movimentazione  dei  rifiuti
destinati allo smaltimento e favorire i controlli. 
    3. Lo smaltimento  dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  avviene
all'interno del territorio regionale. 
    4. Lo smaltimento delle restanti  tipologie  di  rifiuti  avviene
tenendo conto  del  criterio  di  adeguatezza  degli  impianti  e  di
prossimita' rispetto al luogo di produzione.