Art. 2 Ciclo integrato dei rifiuti 1. La Regione e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono idonee iniziative per realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla presente legge. 2. Il ciclo integrato dei rifiuti comprende, in ordine di priorita': a) la riduzione alla fonte della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti prodotti, in particolare mediante: 1) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un maggiore risparmio di risorse naturali; 2) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; 3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati; b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo; c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia; d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli. 3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene all'interno del territorio regionale. 4. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuti avviene tenendo conto del criterio di adeguatezza degli impianti e di prossimita' rispetto al luogo di produzione.