Art. 20 
 
          Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo 
 
    1. Ciascun ATI assicura una raccolta  differenziata  dei  rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
    a) almeno il cinquanta per cento entro l'anno 2010; 
    b) almeno il sessantacinque per cento entro l'anno 2012. 
    2. Il piano regionale stabilisce le modalita'  di  calcolo  delle
percentuali  di  raccolta  differenziata  al  fine  di  accertare  il
raggiungimento, in  ciascun  ATI,  degli  obiettivi  stabiliti  dalla
pianificazione. La giunta regionale adegua i suddetti criteri  tenuto
conto di eventuali criticita' riscontrate.