Art. 20 Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo 1. Ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il cinquanta per cento entro l'anno 2010; b) almeno il sessantacinque per cento entro l'anno 2012. 2. Il piano regionale stabilisce le modalita' di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATI, degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione. La giunta regionale adegua i suddetti criteri tenuto conto di eventuali criticita' riscontrate.