Art. 21 
 
          Misure per incrementare la raccolta differenziata 
 
    1. La Regione concede contributi a favore degli ATI per i  comuni
che hanno superato gli obiettivi di  raccolta  differenziata  fissati
dal piano d'ambito. Il contributo puo' essere concesso  anche  per  i
comuni  che  hanno  conseguito   elevati   incrementi   di   raccolta
differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari. 
    2. Il contributo di cui al comma 1 e' utilizzato per le finalita'
di cui all'art. 39, comma 2, lettera b). 
    3. La Regione, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  205,
comma 3 del decreto legislativo 152/2006, nel caso in cui  a  livello
di ATI non siano conseguiti gli obiettivi minimi  previsti  dall'art.
20, applica a carico di ciascun ATI una sanzione da € 2,00 a  €  5,00
per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza
rispetto ai suddetti obiettivi, tenuto conto  della  popolazione  del
comune, della quantita' pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota
di raccolta differenziata. 
    4. Gli utenti del servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 25,00  a  €  150,00  qualora  non  rispettino   le   modalita'   di
conferimento dei suddetti rifiuti previste dall'art. 198, comma 2 del
decreto legislativo n. 152/2006. I comuni provvedono alla irrogazione
ed alla riscossione della sanzione. 
    5. I  funzionari  incaricati  della  vigilanza  ivi  compreso  il
personale del gestore del servizio di raccolta differenziata  possono
accedere ai luoghi pubblici o privati per accertare il rispetto delle
modalita' di conferimento dei rifiuti differenziati e di compostaggio
domestico della frazione organica unica. 
    6. La Giunta regionale  disciplina  con  proprio  regolamento  le
modalita' di applicazione delle sanzioni di cui al comma  3.  L'onere
e' ripartito dall'ATI tra  i  comuni  che  non  hanno  raggiunto  gli
obiettivi di raccolta differenziata previsti.