Art. 21 Misure per incrementare la raccolta differenziata 1. La Regione concede contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal piano d'ambito. Il contributo puo' essere concesso anche per i comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' utilizzato per le finalita' di cui all'art. 39, comma 2, lettera b). 3. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'art. 205, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, nel caso in cui a livello di ATI non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dall'art. 20, applica a carico di ciascun ATI una sanzione da € 2,00 a € 5,00 per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi, tenuto conto della popolazione del comune, della quantita' pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata. 4. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 qualora non rispettino le modalita' di conferimento dei suddetti rifiuti previste dall'art. 198, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. I comuni provvedono alla irrogazione ed alla riscossione della sanzione. 5. I funzionari incaricati della vigilanza ivi compreso il personale del gestore del servizio di raccolta differenziata possono accedere ai luoghi pubblici o privati per accertare il rispetto delle modalita' di conferimento dei rifiuti differenziati e di compostaggio domestico della frazione organica unica. 6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalita' di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. L'onere e' ripartito dall'ATI tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti.