Art. 22 
 
                    Gestione dei rifiuti speciali 
 
    1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rifiuti  che
rientrano nelle categorie  individuate  all'art.  184,  comma  3  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
    2. La gestione dei rifiuti speciali si basa sulla riduzione della
produzione,  sull'invio  al   recupero,   sulla   diminuzione   della
pericolosita'  e  sull'ottimizzazione   delle   fasi   di   raccolta,
trasporto, recupero  e  smaltimento  nonche'  sui  seguenti  principi
generali: 
      a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche adottate devono
garantire  la  tendenziale  autonomia  di  smaltimento  dei   rifiuti
prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia,  efficienza
ed economicita' lo consentono; 
      b) le discariche devono costituire la fase finale  del  sistema
di gestione dei rifiuti speciali da collocare a valle dei processi di
trattamento, ove necessari, finalizzati a  ridurre  la  pericolosita'
dei  rifiuti  ed  a  consentire  una  piu'  corretta  gestione  delle
discariche stesse; 
      c) il piano regionale definisce le integrazioni tra il  sistema
di trattamento e  smaltimento  dei  rifiuti  speciali  e  quello  dei
rifiuti urbani. 
    3. Non possono essere smaltiti in discarica  partite  di  rifiuti
contenenti percentuali di frazioni riciclabili costituite  da  carta,
plastiche omogenee, vetro, legno in misura complessiva  superiore  al
sessanta per  cento.  Tali  materiali  sono  sottoposti  ad  adeguati
trattamenti di recupero, limitando lo smaltimento finale ai  sovvalli
e scarti dei processi di trattamento.