Art. 22 Gestione dei rifiuti speciali 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rifiuti che rientrano nelle categorie individuate all'art. 184, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. La gestione dei rifiuti speciali si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosita' e sull'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nonche' sui seguenti principi generali: a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche adottate devono garantire la tendenziale autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicita' lo consentono; b) le discariche devono costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosita' dei rifiuti ed a consentire una piu' corretta gestione delle discariche stesse; c) il piano regionale definisce le integrazioni tra il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani. 3. Non possono essere smaltiti in discarica partite di rifiuti contenenti percentuali di frazioni riciclabili costituite da carta, plastiche omogenee, vetro, legno in misura complessiva superiore al sessanta per cento. Tali materiali sono sottoposti ad adeguati trattamenti di recupero, limitando lo smaltimento finale ai sovvalli e scarti dei processi di trattamento.