Art. 24 Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali 1. La Regione promuove la massima valorizzazione delle attivita' di recupero e riciclo dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale. 2. Le province rilasciano l'autorizzazione all'esercizio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali sulla base della: a) stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento contenuta nel piano regionale; b) capacita' di smaltimento degli impianti esistenti nel territorio regionale; c) esigenza di consentire prioritariamente che i rifiuti speciali prodotti in regione possono essere smaltiti in impianti ubicati sul territorio regionale nel rispetto dei principi di adeguatezza e prossimita'.