Art. 24 
 
Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero  di  rifiuti
                              speciali 
 
    1. La Regione promuove la massima valorizzazione delle  attivita'
di recupero  e  riciclo  dei  rifiuti  speciali  prodotti  in  ambito
regionale. 
    2. Le province rilasciano  l'autorizzazione  all'esercizio  degli
impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali sulla base della: 
      a) stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento  contenuta
nel piano regionale; 
      b)  capacita'  di  smaltimento  degli  impianti  esistenti  nel
territorio regionale; 
      c)  esigenza  di  consentire  prioritariamente  che  i  rifiuti
speciali prodotti in regione  possono  essere  smaltiti  in  impianti
ubicati  sul  territorio  regionale  nel  rispetto  dei  principi  di
adeguatezza e prossimita'.