Art. 27 
 
                          Carta dei servizi 
 
    1. L'ATI  adotta  una  carta  dei  servizi  tenendo  conto  delle
osservazioni del comitato consultivo degli utenti di cui all'art.  8,
comma 6, con la quale  assumono  nei  confronti  dell'utenza  impegni
diretti  a  garantire  predeterminati  e  controllabili  livelli   di
qualita' delle prestazioni. 
    2. La carta dei servizi prevede: 
      a) l'adozione di indicatori e standard di qualita' dei servizi; 
      b) l'obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al
raggiungimento degli standard adottati; 
      c) l'istituzione di uffici  locali  per  le  relazioni  con  il
pubblico; 
      d) la procedura  per  l'inoltro  dei  reclami  da  parte  degli
utenti; 
      e) l'istituzione di tavoli di conciliazione delle  controversie
insorte con gli utenti; 
      f) i casi di rimborso e di  eventuale  indennizzo  dovuti  agli
utenti; 
      g) il diritto di accesso dell'utente alle informazioni relative
al servizio. 
    3. L'ATI provvede alla distribuzione della carta  dei  servizi  e
dei suoi eventuali aggiornamenti a tutti gli utenti.