Art. 27 Carta dei servizi 1. L'ATI adotta una carta dei servizi tenendo conto delle osservazioni del comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 8, comma 6, con la quale assumono nei confronti dell'utenza impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualita' delle prestazioni. 2. La carta dei servizi prevede: a) l'adozione di indicatori e standard di qualita' dei servizi; b) l'obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati; c) l'istituzione di uffici locali per le relazioni con il pubblico; d) la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti; e) l'istituzione di tavoli di conciliazione delle controversie insorte con gli utenti; f) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuti agli utenti; g) il diritto di accesso dell'utente alle informazioni relative al servizio. 3. L'ATI provvede alla distribuzione della carta dei servizi e dei suoi eventuali aggiornamenti a tutti gli utenti.