Art. 28 Sostegno di associazioni senza finalita' di lucro 1. La Regione promuove accordi con organismi pubblici e privati senza finalita' di lucro, per la diffusione di buone pratiche di riduzione alla fonte e di raccolta differenziata, in particolare per la promozione del compostaggio domestico, della raccolta differenziata domiciliare, della valorizzazione dei materiali riciclabili. 2. La Regione e gli enti locali promuovono ed incentivano le attivita' di volontariato finalizzate ad incrementare la pulizia dei rifiuti nei boschi, delle strade e dei sentieri, delle aree pubbliche o di interesse pubblico, delle sponde dei corsi d'acqua e dei litorali. 3. La Regione promuove studi e ricerche finalizzate al miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 2, in particolare all'innovazione delle tecniche di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.