Art. 28 
 
          Sostegno di associazioni senza finalita' di lucro 
 
    1. La Regione promuove accordi con organismi pubblici  e  privati
senza finalita' di lucro, per la  diffusione  di  buone  pratiche  di
riduzione alla fonte e di raccolta differenziata, in particolare  per
la   promozione   del   compostaggio   domestico,   della    raccolta
differenziata  domiciliare,  della   valorizzazione   dei   materiali
riciclabili. 
    2. La Regione e gli enti  locali  promuovono  ed  incentivano  le
attivita' di volontariato finalizzate ad incrementare la pulizia  dei
rifiuti nei boschi, delle strade e dei sentieri, delle aree pubbliche
o di interesse  pubblico,  delle  sponde  dei  corsi  d'acqua  e  dei
litorali. 
    3.  La  Regione  promuove  studi  e   ricerche   finalizzate   al
miglioramento del ciclo integrato dei  rifiuti  di  cui  all'art.  2,
comma 2, in particolare all'innovazione delle tecniche  di  riduzione
alla fonte della produzione di  rifiuti  e  di  sistemi  di  raccolta
differenziata dei rifiuti.