Art. 29 
 
                  Ordinanze contingibili e urgenti 
 
    1. Il Presidente della  Giunta  regionale,  il  presidente  della
provincia  e  il  sindaco  emettono,  nell'ambito  delle   rispettive
competenze, ordinanze contingibili ed  urgenti  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 191 del decreto legislativo n.  152/2006  e  dalle
disposizioni ivi richiamate.